Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
DOUEIT, 21 Agosto 2008 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
REGOLAMENTO (CE) N. 826/2008 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola mento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l'articolo 4, considerando quanto segue:
(1) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che siano concessi aiuti all'ammasso privato per il burro, il grana padano, il parmigiano reggiano e il provolone.(2) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che possano essere concessi aiuti all'ammasso privato per lo zucchero bianco, l'olio d'oliva, le carni fresche o re frigerate di bovini adulti, i formaggi a lunga conserva zione e i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra, le carni suine, le carni ovine e le carni caprine.(3) Per permettere l'attuazione tempestiva del regime di aiuti occorre stabilire le modalità di applicazione del regola mento (CE) n. 1234/2007.(4) Attualmente la possibilità di concedere aiuti all'ammasso privato è definita nei regolamenti del Consiglio sull'orga nizzazione comune dei mercati di taluni prodotti. Questi regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007.(5) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo, è necessario stabilire norme comuni per l'attuazione del regime di aiuti all'ammasso privato.(6) L'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 deve essere fissato anticipatamente o determinato mediante gara.(7) Il regime di aiuti all'ammasso privato per i prodotti di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 deve essere attuato quando sono soddisfatte le condizioni in dicate in detto regolamento.(8) Il regime di aiuti all'ammasso privato per i prodotti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può essere attuato quando sono soddisfatte le condizioni in dicate in detto regolamento.(9) Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha portato ad una differenziazione regio nale, con alcune regioni che presentano una produzione eccedentaria, dovuta alla produzione locale o ad impor tazioni, e altre regioni che risultano deficitarie. Nelle re gioni con produzione eccedentaria si prevede che i prezzi al livello del produttore subiscano una pressione al ri basso, in quanto l'offerta locale è superiore alla domanda.Nelle regioni deficitarie si prevede che i prezzi al livello del produttore restino più stabili, in quanto l'offerta lo cale non arriva a soddisfare la domanda locale. Il calo dei prezzi in alcuni Stati membri non si rifletterà sul prezzo medio comunitario ed è pertanto opportuno prevedere l'apertura di gare limitatamente agli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali sono scesi al di sotto dell'80 % del prezzo di riferimento.(10) In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati nella Comunità ai fini del l'IVA.(11) Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato sod disfino condizioni supplementari.(12) Per consentire un controllo adeguato degli aiuti, è neces sario che nel presente regolamento siano precisate le...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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