Protocollo allaccordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione allUnione europea

DOUEIT, 28 Marzo 2006Serie L

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Riassunto


Protocollo allaccordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione allUnione europea

PROTOCOLLO all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

ITL 89/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.3.2006 in seguito denominati 'Stati membri', rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, anch'essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, da una parte, e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata 'Svizzera', dall'altra, in seguito denominati 'parti contraenti',

VISTO l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito denominato 'accordo'), entrato in vigore il 1o giugno 2002;

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati 'nuovi Stati membri') all'Unione europea, in data 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell'accordo;

CONSIDERANDO che l'atto di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, un protocollo sull'adesione dei nuovi Stati membri all'acco...

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