Accordo tra la Comunità europea e il Principato dAndorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Riassunto


  Accordo tra la Comunità europea e il Principato dAndorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

ACCORDO tra la Comunità europea e il Principato d'Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi LA COMUNITÀ EUROPEA e IL PRINCIPATO D'ANDORRA in seguito designati come 'parte contraente' o 'parti contraenti', al fine di prevedere misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata 'la direttiva', in un quadro di cooperazione che tiene conto dell'interesse legittimo di ciascuna parte contraente e in un contesto in cui altri paesi terzi che si trovano in una situazione analoga a quella del Principato d'Andorra applicheranno anch'essi misure equivalenti a quelle della direttiva,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto 1. Nel quadro della cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato d'Andorra, i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi effettuati nel Principato d'Andorra a favore di beneficiari effettivi, che siano persone fisiche di cui si accerti la residenza in uno Stato membro della Comunità europea secondo le procedure di cui all'articolo 3, sono sottoposti a una ritenuta alla fonte, prelevata dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato d'Andorra secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Tale ritenuta alla fonte è prelevata fatte salve le misure di divulgazione volontaria, ai sensi delle disposizioni enunciate dall'articolo 9. Il gettito corrispondente agli importi prelevati alla fonte ai sensi degli articoli 7 e 9 è ripartito tra gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d'Andorra in base alle regole fissate dall'articolo 8.

Per assicurare che il presente accordo equivalga alla direttiva, queste misure sono integrate dall'introduzione di regole per lo scambio di informazioni su richiesta precisate dall'articolo 12 e dalle procedure di consultazione e riesame descritte nell'articol...

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