Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti sul commercio dei prodotti tessili

Riassunto


Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti sul commercio dei prodotti tessili

ACCORDO tra la ComunitaÁ europea e gli Emirati arabi uniti sul commercio dei prodotti tessili IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la ComunitaÁ europea (in appresso denominata 'ComunitaÁ') e gli Emirati arabi uniti (in appresso denominati 'EAU'),

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Dietrich von KYAW Ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania,

Presidente del comitato dei rappresentanti permanenti,

Johannes Friedrich BESELER Direttore generale della direzione generale delle Relazioni esterne della Commissione delle ComunitaÁ europee,

IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI:

Abdul Hadi AL-KHAJAH Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Capo della Missione degli Emirati Arabi Uniti presso l'Unione europea,

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati all'allegato I originari degli EAU.

2. Le esportazioni dagli EAU nella ComunitaÁ dei prodotti elencati all'allegato I, originari degli EAU sono esenti, all'entrata in vigore del presente accordo, da limiti quantitativi. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti sono assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le cui modalitaÁ specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi sono assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli L 152/2 18.6.1999Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT

elencati all'allegato II, possono essere soggette, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3 o a un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla ComunitaÁ.

Articolo 2

1. Le importazioni nella ComunitaÁ dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quanititativi ivi fissati, purche' si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della ComunitaÁ nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella ComunitaÁ.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni eÁ tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autoritaÁ degli EAU e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Ove le competenti autoritaÁ della ComunitaÁ riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della ComunitaÁ, esse comunicano entro quattro settimane alle autoritaÁ degli EAU i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo.

Articolo 3

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo eÁ autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 6% del limite quantitativo per ...

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