2004/425/CE: Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo

DOUEIT, 30 Aprile 2004Serie L

Legato come :

Riassunto


2004/425/CE: Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo

L 150/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.4.2004IT DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo (2004/425/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, 30.4.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/43IT considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo ('accordo') è stato firmato, a nome della Comunità, in data 27 febbraio 2004, fatta salva la sua conclusione.

(2) Dovrebbero essere stabilite le procedure interne atte ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo ed è pertanto necessario delegare alla Commissione i poteri per adottare talune decisioni di attuazione dell'accordo.

(3) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

L 150/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.4.2004IT Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo.

Il testo dell'accordo figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a trasmettere, a nome della Comunità europea, la nota di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 3

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al Comitato misto previsto all'articolo 7 dell'accordo e in ogni gruppo di lavoro eventualmente istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 dell'accordo. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale, procede alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

30.4.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/45IT 2. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono essere adottate dal comitato misto è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale.

3. La decisione relativa alla rescissione dell'accordo in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio Il Presidente J. WALSH ___________________ L 150/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.4....

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società