Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

DOUEIT, 07 Febbraio 2000Serie L

Legato come :

Riassunto


Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

ACCORDO tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL REGNO DEL NEPAL, dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata 'Comunità') e il Regno del Nepal (in prosieguo denominato 'Nepal'),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari del Nepal.

2. All'entrata in vigore del presente accordo cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dal Nepal nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari del Nepal. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi saranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Nepal e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità del Nepal i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

L 32/2 7.2.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT Le forniture anticipate sono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10% del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12% del limite ...

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