Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Riassunto


Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

ACCORDO tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE (di seguito 'Singapore'), dall'altra, (di seguito 'parti contraenti') CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti tra diversi Stati membri e paesi terzi sono incompatibili con la legislazione della Comunità europea;

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e ...

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