Decisione n. 2/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, recante modifica dellallegato allaccordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 dicembre 2007, che sostituisce lallegato allaccordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

DOUEIT, 15 Maggio 2008Serie L

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Riassunto


Decisione n. 2/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, recante modifica dellallegato allaccordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 dicembre 2007, che sostituisce lallegato allaccordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI COMMISSIONE DECISIONE N. 2/2007 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA, RECANTE MODIFICA DELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO del 15 dicembre 2007, che sostituisce l'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (2008/367/CE) IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA, visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso 'l'accordo'), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato all'accordo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2007.

Per il comitato misto Il capo della delegazione comunitaria Daniel CALLEJA CRESPO Il capo della delegazione svizzera Raymond CRON ITL 127/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.5.2008

ALLEGATO Ai fini dell'applicazione del presente accordo:

-- qualsiasi riferimento agli Stati membri della Comunità europea o requisito di un collegamento con questi ultimi, contenuto negli atti richiamati nel presente allegato, deve intendersi esteso anche alla Svizzera o al requisito di un collegamento con la Svizzera;

-- fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, con il termine 'vettore aereo comunitario', utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

1. Terzo pacchetto di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile N . 2 4 0 7 / 9 2

Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (Articoli 1-18).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all'articolo 226 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente accordo.

N . 2 4 0 8 / 9 2

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (Articoli 1-10, 12-15).

(Gli allegati saranno modificati al fine di includervi gli aeroporti svizzeri).

(Si applicano le modifiche all'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti ...

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