Riassunto
Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro
PROTOCOLLO N. 1 relativo alla definizione della nozione di 'prodotti originari' e ai metodi di cooperazione amministrativa INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI 'PRODOTTI ORIGINARI' Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 7 Unità da prendere in considerazione Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 9 Assortimenti Articolo 10 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio della territorialità Articolo 12 Trasporto diretto Articolo 13 Esposizioni TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE Articolo 14 Requisiti di carattere generale Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 20 Esportatore autorizzato Articolo 21 Validità della prova dell'origine Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine Articolo 23 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 24 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 25 Dichiarazione del fornitore Articolo 26 Documenti giustificativi Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi Articolo 28 Discordanze ed errori formali Articolo 29 Importi espressi in euro L 311/298 4.12.1999Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 30 Assistenza reciproca Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine Articolo 32 Composizione delle controversie Articolo 33 Sanzioni Articolo 34 Zone franche TITOLO VI CEUTA E MELILLA Articolo 35 Applicazione del protocollo Articolo 36 Condizioni particolari TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 37 Modifiche del protocollo Articolo 38 Attuazione del protocollo Articolo 39 Merci in transito o in deposito ALLEGATI Allegato I Note introduttive Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario Allegato III Certificato di circolazione EUR.1Allegato IV Dichiarazione su fattura Allegato V Dichiarazione del fornitore 4.12.1999 L 311/299Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1Definizioni Ai fini del presente protocollo:a) per 'produzione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;b) per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella produzione del prodotto;c) per 'prodotto' si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione;d) per 'merci' si intendono sia i materiali, sia i prodotti;e) per 'valore in dogana' si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);f) per 'prezzo franco fabbrica' si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunità o in Sudafrica nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;g) per 'valore dei materiali' si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Sudafrica;h) per 'valore dei materiali originari' si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);i) per 'valore aggiunto' si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari dei paesi di cui all'articolo 3 o, qualora il valore in dogana non sia noto o non possa essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i prodotti nella Comunità o in Sudafrica;j) per 'capitoli' e 'voci' si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo 'sistema armonizzato' o 'SA';k)...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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