Extracto
Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1999 relativa alla firma e alla notifica di applicazione provvisoria, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (1999/576/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, (1) considerando che la Comunità è membro dell'accordo internazionale sui cereali del 1995, il quale consta di due strumenti distinti, la convenzione sul commercio dei cereali e la convenzione sull'aiuto alimentare; che detti accordi sono stati prorogati fino al 30 giugno 1999;
(2) considerando che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sarà prorogata fino al 30 giugno 2001;(3) considerando che è stata negoziata la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999;(4) considerando che il suddetto accordo deve essere firmato;(5) considerando che la nuova convenzione sull'aiuto alimentare resterà aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1o maggio al 30 giugno 1999 compreso; che durante questo periodo i governi firmatari devono depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; che, essendo impossibile concludere le procedure necessarie entro il termine fissato, la Comunità deve decidere di applicare la nuova convenzione sull'aiuto alimentare in via provvisoria,DECIDE:Articolo unico 1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 in nome della Comunità europea.Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.2. La Comunità europea applica la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 in via provvisoria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della convenzione stessa.3. Il presidente del Consiglio deposita una dichiarazione di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo XXII, lettera c), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 presso il segretario generale delle Nazioni Unite in nome della Comunità europea.Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1999.Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER L 222/38 24.8.1999Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT Dichiarazione di applicazione provvisoria La Comunità europea è nell'impossibilità di finalizzare entro il 30 giugno 1999 le procedure istituziona...Ver el contenido completo de este documento
