Accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

DOUEIT, 30 Aprile 2002Serie L

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Riassunto


Accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

30.4.2002 IT L 114/91Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ACCORDO fra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in appresso denominata 'la Svizzera',

LA COMUNITA` EUROPEA, in appresso denominata 'la Comunità', entrambe denominate in appresso 'le parti contraenti',

CONSAPEVOLI del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall'articolo 13 dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia del 2 maggio 1992, in appresso denominato 'l'Accordo del 1992',

DESIDEROSE di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell'ambiente, nell'ottica di unire la tutela dell'ambiente all'efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina,

DESIDEROSE di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine,

DESIDEROSE della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell'attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 2TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Campo d'applicazione Articolo 1

Principi e obiettivi generali 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l'Accordo del 1992 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di1. Il presente Accordo fra la Comunità e la Svizzera è trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolareinteso, da un lato, a liberalizzare l'accesso delle parti contraenti e al gran cabotaggio per la Svizzera.ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull'itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall'Accordo, e, dall'altro, è volto a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti. 2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all'esercizio dei soli servizi 2. Le disposizioni dell'Accordo e la loro applicazione si di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

basano sul principio della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto.

3. Le parti contraenti si impegnano a non adottare misure 3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da impresediscriminatorie nell'ambito dell'applicazione del presente Accordo. ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.

L 114/92 IT 30.4.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 3 -- 'autorizzazione': autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione della parte contraente,

Definizioni 2. T r a s p o r t i f e r r o v i a r i 1. T r a s p o r t i s t r a d a l i Ai fini del presente Accordo si intende per:Ai fini del presente Accordo si intende per:

-- 'professione di trasportatore di merci su strada': l'attività -- 'impresa ferroviaria': qualsiasi impresa, privata o pubblidi un'impresa che esegue, mediante un veicolo a motore ca, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che merci per conto terzi, garantisca obbligatoriamente la trazione. Per la trazione si puo` usare materiale non di proprietà dell'impresa -- 'professione di trasportatore di passeggeri su strada': ferroviaria interessata, e si puo` far ricorso a personale ad l'attività di un'impresa che esegue, per conto terzi, essa non appartenente, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, -- 'raggruppamento internazionale': qualsiasi associazione-- 'impresa': qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite inscopo di lucro, od associazione o gruppo di persone Stati membri diversi della Comunità, o di cui una abbiasenza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi dinonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autotrasporto internazionale fra la Comunità e la Svizzera,rità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, -- 'gestore dell'infrastruttura': qualsiasi ente pubblico o -- 'veicolo':...

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