Dalla corte costituzionale una condivisibile (per quanto sofferta) risposta ai dubbi di legittimità sulla disciplina transitoria della legge «ex-cirielli»

Archivio della nuova procedura penaleNumero 2-2007, Aprile 2007

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Riassunto


Dalla corte costituzionale una condivisibile (per quanto sofferta) risposta ai dubbi di legittimità sulla disciplina transitoria della legge «ex-cirielli»

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale affronta il delicatissimo problema dell'impatto della legge n. 251 del 2005 (c.d. «ex-Cirielli», dal nome del suo ex primo firmatario) sulla disciplina della prescrizione del reato.

L'attenzione della Consulta, in particolare, si è incentrata sulla disposizione transitoria di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge de qua, in base alla quale «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Orbene, a destare immediate perplessità in dottrina 1 era stata soprattutto la scelta del legislatore di individuare nella dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione - ai procedimenti ed ai processi pendenti in primo grado - dei nuovi e più favorevoli 2) termini prescrizionali.

La giurisprudenza, a sua volta, si era espressa in termini contrastanti sul punto: alcune pronunce, infatti, avevano ritenuto la disciplina transitoria dettata dalla legge «ex-Cirielli» pienamente compatibile al dettato costituzionale 3; altre (fra cui ...

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