DELIBERAZIONE 19 marzo 2002 - Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02)

Gazzetta Ufficiale numero 79, 04 Aprile 2002Serie Generale › AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

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Riassunto


Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica

e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02).

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Riassunto


DELIBERAZIONE 19 marzo 2002 - Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 marzo 2002, Premesso che

l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore e' riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni devono garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n.

79/1999 stabilisce che l'Autorita' prevede, nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione; l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che i titolari degli impianti di cogenerazione sono esonerati dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno 2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 marzo 1999, gravante sui produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh; l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogener...

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