Extracto
Decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione
12.3.2001 IT L 70/7Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO del 27 febbraio 2001 che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione (2001/153/CE) IL CONSIGLIO CONGIUNTO, giunto adotta le misure necessarie per la progressiva liberalizzazione degli investimenti e dei pagamenti connessi tra le Parti;visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (in (3) a norma dell'articolo 12 dell'accordo, il Consiglio conappresso denominato 'accordo'), in particolare gli articoli 6, giunto adotta le misure più opportune per garantire 9, 12 e 50 in combinato disposto con l'articolo 47, un'efficace ed adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
consapevole dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto firmatarie dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizza- (4) a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il Consiglio conzione mondiale del commercio (in appresso denominata giunto istituisce procedure di composizione di specifiche 'OMC'); controversie commerciali o connesse al settore commerciale;considerando quanto segue:(5) a norma dell'articolo 60 dell'accordo, all'entrata in vigore dello stesso la decisione 2/2000 del Consiglio congiunto (1) a norma degli articoli 4 e 6 dell'accordo, il Consiglio istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle congiunto stabilisce le opportune modalità per una questioni commerciali tra la Comunità europea e gli liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi Stati Uniti del Messico si considera adottata dal Consiglio di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo congiunto istituito dall'accordo; che la suddetta decisione generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato attua gli obiettivi di cui agli articoli 5, 10 e 11 e 'GATS');all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo;DECIDE:(2) a norma dell'articolo 9 dell'accordo, il Consiglio conTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (b) progressiva liberalizzazione degli investimenti e dei pagamenti connessi;Campo di applicazione della decisione (c) efficace e adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale conforme ai più elevati standard internazio-Il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per nali;conseguire i seguenti obiettivi dell'accordo:(a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di (d) instaurazione di un meccanismo di composizione delle controversie.servizi, conformemente all'articolo V del GATS;L 70/8 IT 12.3.2001Gazzetta ufficiale delle Comunità europee TITOLO II SCAMBI DI SERVIZI Articolo 2 CAPITOLO I Copertura DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente accordo, per scambio di servizi Articolo 3 s'intende la prestazione di un servizio:Definizioni(a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra;(b) sul territorio di una Parte all'utente dell'altra; Ai sensi del presente capitolo si intende per:(c) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la (a) governo federale, centrale o decentrato, qualsiasi organo presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte; non governativo che eserciti un potere normativo, amministrativo o un altro tipo di potere governativo demandato dal governo federale, centrale o decentrato;(d) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte.(b) 'prestatori di servizi' di una Parte, tutte le persone di una Parte che intendono fornire o forniscono servizi;2. Il presente titolo si applica agli scambi in tutti i settori del terziario tranne:(c) 'presenza commerciale':(a) i servizi audiovisivi;(i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di costituire e gestire imprese da essi effettivamente controllate.(b) i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e Tale diritto non si estende alla ricerca o all'assunziointernazionali, anche non di linea, e i servizi connessi a ne di un posto di lavoro sul mercato occupazionale sostegno dei servizi aerei, fatta eccezione per: né autorizza automaticamente l'accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte;(i) la riparazione e la manutenzione durante le quali gli aerei vengono ritirati dal servizio, (ii) per quanto riguarda le persone giuridiche, il diritto di intraprendere e proseguire le attività economiche contemplate dal presente capitolo mediante la crea-(ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di zione e la gestione di consociate, filiali o altre seditrasporto aereo, secondarie;(iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS);(d) 'consociata', una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;(c) il cabotaggio marittimo.(e) per 'persona giuridica comunitaria' o 'persona giuridica messicana' s'intende una società costit...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
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