Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13)
DOUEIT, 17 Dicembre 2001 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13)
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2423/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (3 ) è stato già modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) (4 ). Dal momento che ulteriori modifiche sostanziali vengono attualmente apportate a tale ultimo regolamento, è opportuno che le disposizioni considerate vengano riformulate e raccolte in un unico testo contenuto nel presente regolamento.(2) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L'obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico. Tali dati statistici riguardano, in forma aggregata, attività e passività finanziarie delle IFM, rilevate sia in termini di consistenze di fine periodo sia, con un livello qualitativo comparabile, in termini di flussi relativi ai crediti e ai titoli detenuti dalle IFM.(3) La BCE, in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato 'trattato') e delle condizioni definite nello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato 'statuto'), emana i regolamenti necessari al SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato.(4) L'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.(5) Potrebbe considerarsi necessaria, e potrebbe ridurre l'onere di segnalazione ricadente sulle BCN, la raccolta, dagli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione, di informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto comunitario o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie esigenze.(6) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.(1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.(3) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.(4 ) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.17.12.2001 L 333/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (7) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall'obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l'esclusione o la deduzione di passività dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserva nei confronti di qualsiasi altra istituzione, e di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Sulla base dell'articolo 6, la BCE ha il diritto di racc...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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