Contrasti

Rivista penale - Numero 9-2007, Settembre 2007

Casa Editrice La Tribuna

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Riassunto


Indagini preliminari - Chiusura - Avviso all'indagato - Causa interruttiva della prescrizione del reato - Esclusione (...)

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Riassunto


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CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 5 giugno 2007, n. 21833 (ud. 22 febbraio 2007). Pres. Battisti - Est. Marasca - P.M. Esposito (conf.)Ric. P.M. in proc. Iordache Codrut.

Indagini preliminari - Chiusura - Avviso all'indagato - Causa interruttiva della prescrizione del reato - Esclusione.

L'avviso di conclusione delle indagini di cuill'articolo 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 160 c.p. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 415 bis; c.p., art. 160) (1).

(1) La presente decisione sana il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Conformemente alla massima in epigrafe, nel senso di escludere efficacia interruttiva della prescrizione del reato all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, attesa l'impossibilità di ampliare, mediante un'interpretazione analogica in malam partem, l'elencazione contenuta nell'art. 160 c.p., si vedano: Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2006, Papaveri, in Arch. nuova proc. pen. 2006, 641; Trib. pen. Pisa, uff. Gip, 17 novembre 2005, Guiggi, ivi 2006, 445; Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2005, Della Calce, in questa Rivista 2006, 986 e Trib. pen. Napoli, 9 febbraio 2001, Basile in Arch. nuova proc. pen. 2001, 190. In senso contrario, si veda l'orientamento, ormai superato dalla sentenza in commento, rappresentato da: Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2006, Cameli, in questa Rivista 2007, 697; Cass. pen., sez. V, 4 agosto 2005, Vettorato, in Arch. nuova proc. pen. 2006, 38 ed in D&G - Diritto e Giustizia 2005, fasc. 42, 79, con nota di BELTRANI SERGIO, Prescrizioni, lo stop arriva per estensione, e Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, Marocco, in questa Rivista 2005, 813.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. La sentenza impugnata. - Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con sentenza emessa in data 10 aprile 2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Codrut Iordache, imputato del delitto - commesso il 2 giugno 2000 - di cui all'articolo 495 c.p. per avere, in sede di formazione del cartellino fotosegnaletico, dichiarato falsamente agli agenti della Questura di chiamarsi Cristian Popescu, per estinzione del reato per prescrizione.

Il tribunale, premesso che il reato di cui all'articolo 495 c.p. è sanzionato con la pena della reclusione fino a tre anni e si prescrive, ai sensi dell'articolo 157 c.p., applicabile nel caso di specie nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con l'articolo 6 della legge n. 251 del 2005, in cinque anni decorrenti dalla sua consumazione, ha rilevato che il decreto di citazione a giudizio dello Iordache, che costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione, è stato emesso il 23 giugno 2000 ed è, quindi, successivo di ventuno giorni allo spirare del termine utile per l'esercizio dell'azione penale.

Ne è, inevitabilmente, conseguita la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunal...

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