Contrasti

Archivio della nuova procedura penaleNumero 6-2006, Dicembre 2006

Legato come :

Riassunto


Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Applicazione congiunta di misure coercitive - Fuori dei casi espressamente previstiInammissibilità - Misure cautelari reali - Impugnazioni - Legittimazione - Difensore - Richiesta di riesame del sequestro preventivo e conservativo - Ammissibilità - Termine per la presentazione della richiesta - Decorrenza (...)

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Riassunto


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CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 12 settembre 2006, n. 29907 (ud. 30 maggio 2006). Pres. Gemelli - Est. Canzio - P.M. Esposito (conf.)Ric. La Stella.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Applicazione congiunta di misure coercitive - Fuori dei casi espressamente previstiInammissibilità.

L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta dal giudice soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1 bis, c.p.p. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 276; c.p.p., art. 307) (1).

(1) Nell'affermare il suesposto principio di diritto, la Corte ha altresì precisato che non è ammissibile l'imposizione "aggiuntiva", ad una misura coercitiva, di ulteriori prescrizioni non previste dalla legge. Le SS.UU. aderiscono all'orientamento giurisprudenziale prevalente che viene esaurientemente rappresentato in motivazione. Di opposto tenore alcuni precedenti che hanno ammesso la possibilità del cumulo in quanto trattamento meno afflittivo consentito in virtù del principio del favor libertatis. Si veda, in tal senso, la citata Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2004, Milloni, in questa Rivista 2005, 1405.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Nicola La Stella ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza 13 luglio 2005 del Tribunale della libertà di Milano, con la quale era stato confermato il provvedimento della Corte di appello che, su conforme richiesta del P.G., in seguito all'istanza dell'imputato di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per accedere alla piscina comunale in orario domenicale per un'attività riabilitativa, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari, imponendogli gli obblighi congiunti di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora, con il divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne. Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che la legge processuale non esclude l'applicazione cumulativa di due misure non custodiali, tra loro compatibili, laddove esse risultino - come nella specie - adeguate a salvaguardare le concrete esigenze cautelari, in sostituzione della più grave misura custodiale.

Con un primo motivo di ricorso il difensore dell'imputato deduce che la sostituzione della misura degli arresti domiciliari è stata disposta dalla Corte d'appello senza che egli l'abbia richiesta; con il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata sotto entrambi i profili della violazione di legge, poiché l'applicazione congiunta di due misure è prevista solo nei casi regolati dagli artt. 276 e 307, comma 1 bis, c.p.p., e del difetto di motivazione, avendo l'ordinanza impugnata illogicamente ritenuto che il nuovo regime cautelare fosse meno afflittivo del precedente.

La sezione V della Corte, assegnataria del ricorso, rilevato che la censura articolata dal ricorrente, con riguardo al tema dell'applicazione congiunta di misure coercitive, postula l'esame di questioni sulle quali si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ne ha rimesso con ordinanza dell'1 febbraio 2006 la decisione alle Sezioni Unite, richiamando, da un lato, l'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità del cumulo, essendo diretta ad evitare l'adozione di misure custodiali altrimenti indispensabili, sarebbe consentita in virtù del principio del favor libertatis, e dall'altro l'opposto orientamento che considera preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista da singole norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili.

Con successivo decreto il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il primo motivo di ricorso, attinente alla mancanza di un'espressa richiesta dell'imputato di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, si palesa privo di pregio perché la Corte d'appello di Milano, che procedeva al giudizio di appello nei confronti dello stesso per il reato di bancarotta, per un verso era tenuta a deliberare sull'autonoma richiesta di applicazione delle meno gravi, ma congiunte, misure dell'obbligo di presentazione e di dimora, formulata ex art. 299, comma 4 bis, dal Procuratore Generale, al quale era stata comunicata l'istanza dell'imputato di variazione delle modalità applicative dell'originaria misura coercitiva, e comunque era legittimata a provvedere «anche di ufficio», ai sensi dell'art. 299 comma 3 c.p.p., alla revoca o alla sostituzione in melius della misura cautelare personale.

2. - Con riguardo alla violazione di legge denunziata con il secondo motivo di ricorso, le Sezioni Unite, registrandosi nella g...

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