Contrasti
Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 5-2005, Ottobre 2005
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Archivio delle locazioni e del condominio - Numero 5-2005, Ottobre 2005
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Legato come :Riassunto
Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Spazi destinati a parcheggio ex articolo 18 della legge n. 765 del 1967 - Parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo standard legale - Vincolo pertinenziale legale - Esclusione - Proprietà - Riserva a favore del costruttore o cessione a terzi - Ammissibilità (...)
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Riassunto
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 15 giugno 2005, n. 12793. Pres. Carbone - Est. Elefante - P.M. Martone (parz. conf.) - Morea ed altra (avv. Monopoli) c. SIM Società Immobiliare Meridionale Srl (avv. Cipriani) ed altra. Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Spazi destinati a parcheggio ex articolo 18 della legge n. 765 del 1967 - Parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo standard legale - Vincolo pertinenziale legale - Esclusione - Proprietà - Riserva a favore del costruttore o cessione a terzi - Ammissibilità. I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (articolo 18 legge n. 765/67), non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato; conseguentemente l'originario proprietario-costruttore dei fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo. (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18) (1). (1) Finalmente composto il contrasto giurisprudenziale sotteso alla questione di diritto se tutta l'area destinata a parcheggio, in base ad atto d'obbligo sottoscritto ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, debba considerarsi soggetta a vincolo pubblicistico di destinazione e a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari dei fabbricato, anche se la superficie di tale area di parcheggio eccede la misura minima prevista dall'articolo 18 legge n. 765/67 (il c.d. standard urbanistico), ovvero se l'originario proprietariocostruttore del fabbricato possa legittimamente riservarsi, e cedere a terzi, la proprietà delle aree destinate a parcheggio che eccedono tale misura. La pronuncia nell'evidenziare i principi di diritto via via elaborati dalla giurisprudenza, ha il pregio di contestualizzare il tutto nel più ampio scenario in materia di parcheggi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 1991, Franco Monea e Teresa Angarola coniugi, nonché Antonia Di Gemma acquirenti (come da atti per notaio Pirro rispettivamente del 12 e 15 settembre 1988) dalla società costruttrice S.I.M. (Società Immobiliare Meridionale) di due appartamenti ubicati in un edifico sito in Taranto via Aristosseno n. 21, chiedevano il riconoscimento della loro qualità di comproprietari, nella misura di un 1/8 per ciascun appartamento, dell'intero spazio destinato a parcheggio del fabbricato, anche per la parte realizzata in eccedenza alla prescrizione minima prevista dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le ragioni della domanda erano ricollegate agli atti di sottomissione (del 29 febbraio e 2 marzo 1988) con i quali la Soc. S.I.M., ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia (rilasciatale il 14 aprile 1988), assumeva l'obbligo di destinare a parcheggio un'area complessiva (mq. 1.075 al piano cantinato e mq. 260 al piano terra dell'edificio) molto più estesa di quella in concreto messa a disposizione degli attori e degli altri sei condomini (mq. 180 di parcheggio al piano cantinato). Il Tribunale rigettava la domanda. Il gravame proposto dai soccombenti era rigettato, con sentenza n. 351/99 del 26 novembre 1999 - 9 dicembre 1999, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Si legge in sentenza che, contro l'affermazione degli attori, secondo cui il progetto approvato del parcheggio contemplava un'autorimessa di mq. 435 e gli atti d'obbligo avevano posto un vincolo di asservimento al piano interrato pari a complessivi mq. 1.075 (mq. 185 + mq. 890), gli unici riferimenti da considerare attenevano a questi ultimi atti costituenti varianti al progetto approvato. Pertanto il progetto approvato (con autorimessa di mq. 435) era stato posto...
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