Contrasti

Archivio della nuova procedura penaleNumero 2-2009, Aprile 2009

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Riassunto


Misure cautelari personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Durata della custodia cautelare superiore alla pena inflitta in primo grado - Estinzione del reato per prescrizione - Dichiarazione in appello - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Sussistenza. (...)

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Riassunto


Contrasti

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 29 gennaio 2009, n. 4187 (c.c. 30 ottobre 2008). Pres. Gemelli - Est. Visconti - P.G. Monetti (conf.) - Ric. Pellegrino

Misure cautelari personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Durata della custodia cautelare superiore alla pena inflitta in primo grado - Estinzione del reato per prescrizione - Dichiarazione in appello - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Sussistenza.

La riparazione per ingiusta detenzione spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 314) (1).

(1) Tale principio di diritto si pone in linea con quanto già affermato dalla Corte cost. 20 giugno 2008 n. 219 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Tale sentenza è pubblicata integralmente in questa Rivista 2008, 535. Si veda anche l’ordinanza di rimessione delle S.U. del 19 luglio 2006, Pellegrino, pubblicata ivi 2007, 399.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ordinanza in data 29 aprile 2004 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da Pellegrino Antonio ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. di riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 80.000,00 per la detenzione patita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989, e ha rigettato la richiesta relativa al periodo dal 23 gennaio 1986 al 25 gennaio 1988.

La Corte territoriale ha osservato che il 23 gennaio 1986 era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare in carcere per le imputazioni di associazione di tipo mafioso, di detenzione e porto illegale di armi, nonché, in forza di successiva contestazione, di tentato omicidio. Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l’associazione mafiosa e le armi nonché – stante la retrodatazione per connessione qualificata ex art. 297 c.p.p. – anche per il tentato omicidio, ma per quest’ultimo delitto, avendo il Pellegrino riportato condanna a 14 anni di reclusione con sentenza 23 gennaio 1988 della Corte di Assise di Locri, la custodia in carcere era stata mantenuta. La sentenza di appello, che ha ridotto la pena a dieci anni e sei mesi di reclusione, è stata annullata dalla Corte di Cassazione e, nel giudizio di rinvio, il 23 giugno 1989, altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha assolto l’imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo è proseguito per le imputazioni relative al reato associativo e a quello concernente le armi.

Con sentenza del 17 gennaio 1999 il Pellegrino è stato, poi, assolto in primo grado dal reato associativo perché il fatto non sussiste e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. A seguito di impugnazione del solo imputato, il giudice di appello, in data 7 maggio 2001, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al residuo reato di porto e detenzione di armi.

La ragione che ha determinato la Corte di Appello a riconoscere la riparazione per l’ingiusta detenzione soltanto per il periodo compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989 risiede nella circostanza che esso riguarda la custodia cautelare riferita alla sola imputazione di tentato omicidio – dalla quale il ricorrente era stato assolto – mentre, in relazione al periodo dal 23 gennaio 1986 al 25 gennaio 1988, la misura coercitiva era risultata legittimata da una pluralità di imputazioni – associazione di tipo mafioso, nonché detenzione e porto illegale di armi – e la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata per i reati concernenti le armi, precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione, essendo quest’ultimo configurabile soltanto in caso di proscioglimento nel merito, secondo la previsione del comma 1 dell’art. 314 del codice di rito.

Pellegrino Antonio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata ordinanza della Corte di Appello, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 606, 1º comma, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 314 dello stesso codice e 157 e ss. c....

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