Contrasti

Rivista penaleNumero 3-2009, Marzo 2009

Legato come :

Riassunto


Circostanze del reato - Aggravanti - Circostanze ex artt. 61, n. 7 e 62 nn. 4 e 6 c.p. - Danno e condotta riparatoria - Valutazione - Riferimento al singolo reato. (...)

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Riassunto


Contrasti

CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 23 gennaio 2009 (ud. 27 novembre 2008). Pres. Carbone - Est. Fiale - P.M. Palombarini (parz. diff.) - Ric. Chiodi

Circostanze del reato - Aggravanti - Circostanze ex artt. 61, n. 7 e 62 nn. 4 e 6 c.p. - Danno e condotta riparatoria - Valutazione - Riferimento al singolo reato.

I reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Ne consegue che – rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, c.p.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, c.p.) – l’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 61; c.p., art. 62) (1).

(1) In merito alla questione di diritto affrontata dalle SS.UU. si rinvengono contrasti nella giurisprudenza di legittimità il cui denominatore comune consiste nella contrapposizione di una considerazione unitaria del reato continuato a fronte della diversa prospettiva dell’autonomia giuridica delle singole violazioni che nel reato continuato confluiscono. Si rimanda alla motivazione per una esaustiva panoramica giurisprudenziale sull’argomento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 novembre 2007, in parziale riforma della sentenza resa in data 18 maggio 2007 dal G.I.P. del Tribunale di quella città (in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato), ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di Chiodi Simone in ordine ai reati di cui:

– agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. [perché, in concorso con Restivo Roberto e Rotundo Alessandro nonché con il minorenne Y, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, con violenza e minaccia (brandendo, in particolare, con fare intimidatorio una chiave meccanica per svitare i bulloni utilizzata come strumento atto ad offendere) si impossessava di n. 3 telefoni cellulari e di complessivi 30 euro, sottraendoli ai minori Z e X – in Settimo Torinese, il 16 dicembre 2006];

– agli artt. 110, 61 n. 2, e 337 cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, per assicurarsi l’impunità dal reato di rapina, trovandosi alla guida dell’autovettura «Fiat Punto» targata AB 640 XC, usava violenza nei confronti dei Carabinieri che tentavano di trarlo in arresto, speronando e tentando di deviare il percorso del veicolo dei militari, nonché tentando di investire con una manovra di retromarcia il brigadiere Cicero, che veniva attinto di striscio e sbalzato a terra – in Settimo Torinese, tra il 16 ed il 17 dicembre 2006];

– agli artt. 110, 582, 585, in relaz. all’art. 576, n. 1, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, cagionava al brigadiere Cicero ed all’appuntato Vacca lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in giorni 10 ed in giorni 7];

– agli artt. 110, 635, commi 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, danneggiava l’auto di servizio dei Carabinieri];

– agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, al fine di trarne profitto, si impossessava dell’autovettura utilizzata per commettere la rapina, sottraendola ad Alberto Faggiani – furto denunciato il 9 dicembre 2006] e – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione – rideterminava la pena principale complessiva (con la diminuente per il rito) in anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Avverso tale sentenza il Chiodi ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo:

a) erronea applicazione dell’art. 43 cod. pen. e carenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del dolo eventuale con riferimento ai reati di lesioni e danneggiamento.

Il ricorrente afferma di non avere voluto in alcun modo cagionare il danneggiamento dell’autovettura dei Carabinieri e le lesioni dei militari operanti, poiché il suo unico scopo era quello di fuggire, senza prevedere e volere lo scontro tra i veicoli, laddove sarebbero stati i Carabinieri, invece, a s...

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