Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di sogge...




Riassunto


Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'.».

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Riassunto


Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di sogge...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Incentivazione della ricerca nelle universita'

1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:

«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti

universitari e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di

sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare

l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di

assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli

studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli

studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di

studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di

incrementare il numero dei giovani dotati di elevata

qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato

di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui

agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,

assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei

giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a

decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in

base a criteri e modalita' determinati con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

sentita la Conferenza dei rettori delle universita'

italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti

universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,

ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,

del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».

- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)

6. Le universita', gli osservatori astronomici,

astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni

di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e

successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,

nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,

con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione

comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire

assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o

laureati in possesso di curriculum scientifico

professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di

ricerca, con esclusione del per...

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