TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n.10 - Testo del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad...

Riassunto


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n.10 - Testo del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, (( nella misura della loro effettiva fruizione )) notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (( e successive modificazioni. )) Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria, previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio allegato dal richiedente, puo' disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi di:

a) errore di persona;

b) errore materiale del contribuente;

c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'artico...

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