Regolamento (CE) n. 1312/98 del Consiglio, del 24 giugno 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

DOUEIT, 26 Giugno 1998Serie L

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Regolamento (CE) n. 1312/98 del Consiglio, del 24 giugno 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee26. 6. 98 L 183/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1312/98 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ) in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 18/98 della Commissione (2) (in prosieguo denominato 'regolamento provvisorio') sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di corde di fibre sintetiche di cui ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 originarie dell'India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.

(3) L'unico esportatore indiano che ha collaborato,

Garware-Wall Ropes Ltd ha chiesto e ottenuto di essere sentito.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere e verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre alle parti è stato concesso un periodo di te...

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