DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n.76 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

Riassunto


Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in

materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

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Riassunto


DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n.76 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante:

"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200,

recante:

"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,

n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di

polizia penitenziaria";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.

78;

Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356,

recante:

"Disposizioni riguardanti il personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia";

Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

ed in particolare i commi 9 e 11;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del

personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto

con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I Riordinamento dei ruoli del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 1.

1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo

l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Articolo 1-bis. - 1. Nel capo III, titolo I, del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il

seguente comma:

"4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi

agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di

formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici

superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente

invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita'

lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano

richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino

nelle condizioni di cui al comma 2.";

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita

dalla seguente:

"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che

siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di

un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di

novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso;

in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso

successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica".

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12

maggio 1995.

n. 200, dopo la lettera c) e' inserita la seguente

lettera:

d) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

"Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto

aggiuntivo agli assistenti capo).

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di

effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio

precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel

triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono

.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,

rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,

comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,

ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu'

grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con

effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto

previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli

articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto

aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam

riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello

retributivo.".

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente). -1. La

nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti...

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