Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di ...

Riassunto


Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 106 del 7 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione

5 luglio 2004, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante:

«Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese

in stato di insolvenza».

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Riassunto


Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto dagli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo

(( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla >legge

18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1, le parole: «svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e» sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente

«1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa»; c) il comma 2 e' abrogato

d) al comma 3, le parole: «Il commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legis...

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