Decisione della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE [notificata con il numero C(2002) 1015] (1)

DOUEIT, 20 Marzo 2002Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE [notificata con il numero C(2002) 1015] (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20.3.2002L 77/50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2002 che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE [notificata con il numero C(2002) 1015] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/231/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in manier...

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