Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (1)

DOUEIT, 24 Novembre 2003Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (1)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT24.11.2003 L 307/1

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2003 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 98/8/CE deve essere avviato un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo i 'principi attivi esistenti'). La fase iniziale del programma è stata fissata dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (2 ).

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 28 marzo 2002, i principi attivi esistenti dovevano essere identificati o notificati per essere eventualmente inseriti nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE in uno o più tipi di prodotti. Il regolamento (CE) n. 1687/ 2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (3 ), concedeva un periodo supplementare per la presentazione di notificazioni per i principi attivi esistenti che erano stati solo identificati o che erano stati notificati solo per alcuni tipi di prodotti;

il periodo in questione è scaduto il 31 gennaio 2003.

(3) Occorre redigere un elenco completo dei principi attivi esistenti identificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali siano state fornite informazioni equivalenti in una notificazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del medesimo regolamento.

(4) Occorre inoltre redigere un elenco completo dei principi attivi esistenti per i quali sia stata accolta almeno una notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali uno Stato membro abbia manifestato interesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento in questione;

l'elenco deve specificare i tipi di prodotti interessati.

(5) Poiché i principi attivi esistenti che sono stati unicamente identificati non saranno valutati nell'ambito del programma di revisione, essi non devono essere inseriti nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Lo stesso vale per qualsiasi combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto per la quale non sia stata accolta la notificazione.

(6) Occorre specificare la data a decorrere dalla quale lo Stato membro, alla luce della decisione di non iscrizione, deve conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 98/8/CE.

(7) Dopo la pubblicazione dell'elenco completo dei principi attivi esistenti non deve essere concesso alcun ulteriore periodo per l'eliminazione dei principi attivi che non siano stati identificati entro le scadenze indicate dal regolamento (CE) n. 1896/2000 né per i biocidi che li contengono.

(8) Per la seconda fase del programma di revisione occorre definire le priorità per la valutazione dei principi attivi esistenti. Devono essere specificati gli elenchi dei principi classificati in base alle priorità e le date di presentazione dei fascicoli completi. L'attività di valutazione deve essere ripartita tra le autorità competenti degli Stati (1 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2 ) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

(3 ) GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT 24.11.2003L 307/2 membri. Per consentire ai nuovi Stati membri di partecipare al programma di revisione dopo l'adesione, per il momento è opportuno designare lo Stato membro relatore solo per alcuni tipi di prodotti. Uno Stato membro che abbia espresso interesse a chiedere il riesame di un determinato principio attivo non deve essere nominato come relatore per lo stesso principio.

(9) Per evitare lavoro superfluo, e in particolare per ridurre gli esperimenti su animali vertebrati, le disposizioni relative alla preparazione e alla presentazione del fascicolo completo devono essere tali da incentivare i soggetti che hanno visto accolte le notificazioni (nel prosieguo: 'i partecipanti'), ad agire congiuntamente, ed in particolare a presentare fascicoli collettivi. Lo Stato membro relator...

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