Decisioni della Corte

Rivista penaleNumero 10-2008, Ottobre 2008

Legato come :

Riassunto


Prova penale - Testimoni - Testimonianza indiretta - Polizia giudiziaria - Notizie apprese da persone informate sui fatti le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate - Preclusione della testimonianza "de relato" nel caso in cui la verbalizzazione sia avvenuta - Illegittimità. (...)

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Riassunto


Decisioni della Corte

CORTE COSTITUZIONALE 30 luglio 2008, n. 305. Pres. Bile - Est. Amirante - Ric. Corte di cassazione in proc. L.S

Prova penale - Testimoni - Testimonianza indiretta - Polizia giudiziaria - Notizie apprese da persone informate sui fatti le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate - Preclusione della testimonianza "de relato" nel caso in cui la verbalizzazione sia avvenuta - Illegittimità.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'art. 195, comma 4, c.p.p. ove interpretato nel caso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. (C.p.p., art. 195) (1).

(1) Si veda Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2006, Piolo, in Arch. nuova proc. pen. 2007, 393, secondo la quale il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, sancito dal comma quarto dell'art. 195 c.p.p. vale anche nell'ipotesi in cui l'agente di P.G. non abbia materialmente raccolto a verbale le dichiarazioni medesime ma sia stato presente nel momento in cui esse venivano rese. Per Corte assise Palermo, 22 marzo 2003, in Giur. merito 2004, 567 con nota di CARINI, il divieto in questione non si applica in tutte le ipotesi nelle quali l'attività investigativa di raccolta delle dichiarazioni non abbia avuto una piena formalizzazione (come nel caso di semplici annotazioni), ovvero le dichiarazioni risultino inglobate nella forma di un diverso atto investigativo (ad esempio una relazione di servizio, un'informativa o un verbale di perquisizione), oppure, ancora, le dichiarazioni siano richiamate da un atto di un altro organo (come nel caso di dichiarazioni formate in una fase ispettiva e di vigilanza, poi convertita in attività di polizia giudiziaria) o di un organo di polizia diverso da quello che sta espletando l'indagine (ciò può verificarsi, ad esempio, per gli intrecci dichiarativi di diversi tronconi investigativi nelle vicende di criminalità organizzata). In tutti que...

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