Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
DOUEIT, 12 Febbraio 2007 › Serie L
Legato come :DOUEIT, 12 Febbraio 2007 › Serie L
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Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di 'prodotti originari' e ai metodi di cooperazione amministrativa SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI 'PRODOTTI ORIGINARI' Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo nella Comunità Articolo 4 Cumulo in Bulgaria Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unità da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialità Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Separazione contabile Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validità della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine 12.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/5
Articolo 26 Importazione con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Applicazione del protocollo Articolo 38 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del protocollo Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito Elenco degli allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato IIIa: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1Allegato IIIb: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED Allegato IVa: Testo della dichiarazione su fattura Allegato IVb: Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino L 40/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.2.2007TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1Definizioni Ai fini del presente protocollo:a) per 'fabbricazione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;b) per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;c) per 'prodotto' si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;d) per 'merci' si intendono sia i materiali che i prodotti;e) per 'valore in dogana' si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);f) per 'prezzo franco fabbrica' si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante -- nella Comunità o in Bulgaria -- nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;g) per 'valore dei materiali' si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Bulgaria;h) per 'valore dei materiali originari' si intende...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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