Protocollo 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
DOUEIT, 27 Gennaio 2004 › Serie L
Legato come :DOUEIT, 27 Gennaio 2004 › Serie L
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Protocollo 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di 'prodotti originari' e ai metodi di cooperazione amministrativa INDICE TITOLO I -- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II -- DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI 'PRODOTTI ORIGINARI' Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo nella Comunità Articolo 4 Cumulo in Slovenia Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unità da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III -- REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialità Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV -- RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V -- PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 20 bis Contabilità separata Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 22 Esportatore autorizzato Articolo 23 Validità della prova dell'origine Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 27 Documenti giustificativi Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze ed errori formali Articolo 30 Importi espressi in euro 27.1.2004 L 20/3Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT TITOLO VI -- MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine Articolo 33 Composizione delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche TITOLO VII -- CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo Articolo 37 Condizioni particolari TITOLO VIII -- DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Elenco degli allegati ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1ALLEGATO IV: Testo della dichiarazione su fattura ALLEGATO V: Elenco dei prodotti originari dalla Turchia a cui non si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, suddivisi per capitoli e voci del sistema armonizzato (SA) Dichiarazioni comuni Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino Dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato L 20/4 27.1.2004Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1Definizioni Ai fini del presente protocollo:a) per 'fabbricazione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;b) per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;c) per 'prodotto' si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;d) per 'merci' si intendono sia i materiali, che i prodotti;e) per 'valore in dogana' si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);f) per 'prezzo franco fabbrica' si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante -- nella Comunità o in Slovenia -- nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;g) per 'valore dei materiali' si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Slovenia;h) per 'valore dei materiali originari' si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);i) per 'valore aggiunto' si ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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