DELIBERAZIONE 24 luglio 2009 - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilita'' del numero su rete fissa. (Deliberazione n. 41/09/CIR). (09A09911)

Gazzetta Ufficiale numero 203, 02 Settembre 2009Serie Generale › AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

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DELIBERAZIONE 24 luglio 2009 - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilita'' del numero su rete fissa. (Deliberazione n. 41/09/CIR). (09A09911)

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunic...

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