Riassunto
Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante approvazione delladesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2005 recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (2005/523/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) La convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (qui di seguito 'la convenzione UPOV') adottata a Ginevra il 19 marzo 1991 riconosce ai costitutori di nuove varietà vegetali un diritto di privativa, sulla base di una serie di principi uniformi e chiaramente definiti.(2) La competenza della Comunità a concludere o ad aderire ad accordi o trattati internazionali deriva non soltanto da un mandato specifico conferito dal trattato, ma può risultare altresì da altre disposizioni del trattato e da atti adottati, nell'ambito di tali disposizioni, dalle istituzioni della Comunità.(3) La materia oggetto della convenzione UPOV rientra anche nel campo d'applicazione di regolamentazioni comunitarie esistenti.(4) Ne consegue che l'approvazione della convenzione UPOV è materia di competenza sia della Comunità, sia dei suoi Stati membri.(5) È opportuno approvare in nome della Comunità la convenzione UPOV per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza,DECIDE:Articolo 11. È approvato in nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza della stessa, il testo riveduto della convenzione UPOV.2. Il testo riveduto della convenzione UPOV ed una dichiarazione della Comunità europea sono allegati alla presente decisione.Articolo 2Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, in nome della Comunità, lo strumento di adesione presso il segretario generale dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.Articolo 3La Comunità verserà, su base volontaria, un contributo per ogni esercizio finanziario, con un numero di unità di contribuzione e alle condizioni specificate nella dichiarazione figurante in allegato, ed entro i limiti fissati a questo scopo nel bilancio generale della Comunità.Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.Per il Consiglio Il presidente F. BODEN 22.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/63 ATTO DEL 1991CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NOVITÀ VEGETALI del 2 dicembre 1961, riveduta a G...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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