Decisione dellAutorità di vigilanza EFTA n. 329/05/COL, del 20 dicembre 2005, recante cinquantaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, compresa una proposta di opportune misure

DOUEIT, 06 Marzo 2008Serie L

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Riassunto


Decisione dellAutorità di vigilanza EFTA n. 329/05/COL, del 20 dicembre 2005, recante cinquantaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, compresa una proposta di opportune misure

IV (Altri atti) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 329/05/COL del 20 dicembre 2005 recante cinquantaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, compresa una proposta di opportune misure L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1 nella parte I del protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 nella parte II del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera

b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano, oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO, che, il 6 settembre 2005, la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione che definisce gli orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (5),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO, che, ai sensi del punto II delle 'Disposizioni generali', nella parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

RAMMENTANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA con lettera del 7 novembre 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La guida agli aiuti di Stato è modificata tramite introduzione di un nuovo capitolo 30A 'Finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici di avviamento alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali'. Il testo del nuovo capitolo è riportato nell'allegato della presente decisione. Vengono proposte opportune misure, le quali sono contenute nell'allegato I della presente decisione.

ITL 62/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 6.3.2008 (1) Di seguito 'l'Accordo SEE'.

(2) Di seguito 'l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'.

(3) Di seguito 'guida agli aiuti di Stato'.

(4) Pubblicate inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel relativo supplemento SEE n. 32 alla stessa data. Sul sito dell'Autorità di vigilanza (www.eftasurv.int) è disponibile una versione aggiornata della guida.

(5) Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

2. Gli Stati EFTA sono informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della presente decisione e dell'allegato. Gli Stati EFTA sono invitati a notificare il proprio accordo in relazione alla proposta di misure opportune ...

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