La tutela penale del documento dematerializzato tra vicende novative e nuove aspirazioni sistematiche
Rivista penale › Numero 12-2008, Dicembre 2008
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Legato come :Riassunto
1. Le risorse informatiche e la sfida all'assetto tradizionale del diritto penale italiano. - 2. Il concetto di supporto materiale come criterio qualificativo del documento. - 3. Il documento informatico quale elemento normativo delle fattispecie dei delitti di falso documentale. - 4. La sostanziale novità introdotta con la legge 18 marzo 2008, n. 48. - 5. Le esigenze di tutela della genuinità dei documenti informatici nella fase di aggiornamento tecnologico del sistema documentale pubblico.
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Riassunto
La tutela penale del documento dematerializzato tra vicende novative e nuove aspirazioni sistematiche
1. Le risorse informatiche e la sfida all'assetto tradizionale del diritto penale italiano - Nell'epoca della globalizzazione del diritto appare ineludibile l'esigenza di tracciare nuove coordinate di ordine concettuale e individuarne nuovi punti di riferimento per la comprensione dei complessi fenomeni sociali, economici e tecnologici che delineano le nuove frontiere del diritto penale nel nuovo millennio1. In una società fortemente burocratizzata come quella attuale perfino la vita dell'uomo è scandita dalla documentazione convenzionale chiamata a certificare le sue relazioni sociali, i rapporti professionali, l'interlocuzione con i poteri amministrativi pubblici, attraverso atti, certificati, concessioni, autorizzazioni, contratti2. Il tema della certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidabilità del contenuto dichiarativo e certificativo degli atti nella società contemporanea rivela la debolezza dell'attuale quadro concettuale di riferimento, dal momento che il mezzo originariamente formato dal contesto costitutivo di un documento cartaceo si avvia lentamente ad essere sostituito da un nuovo prodotto costituito da un complesso di dati informatici3. La definizione di dato informatico ha natura normativa e viene stabilita dalla Convention sur la cybercriminalitè adottata a Budapest il 23 novembre 2001 che all'art. 1 lett. b) precisa: «l'espressione dati informatici designa qualsiasi rappresentazione di fatti, di informazioni o di concetti sotto una forma che si presta ad un trattamento informatico, ivi compresi un programma che faccia in modo che un sistema informatico esegua una funzione». Il mutamento di orizzonte appare radicale e suggerisce di adeguare la legislazione penale tradizionale alle esigenze poste dalle nuove sfide che presenta la modernità, soprattutto quando mutano linguaggi, mezzi e modalità di offesa, distanze tra soggetti ed oggetti, pur nella consapevolezza di conservare o forse semplicemente sforzarsi di aggiornare il modello teorico del diritto penale e le relative istanze di tutela4. Il settore delle tecnologie, caratterizzato da una rapidissima evoluzione, è quello che negli ultimi anni si segnala per il fatto di proporsi come punto di osservazione privilegiato di un diritto penale moderno5. Il mondo dell'informatica, con la sua carica propulsiva verso l'innovazione, ha determinato un nuovo modo di concepire la condotta offensiva e la stessa dimensione spazio-temporale della lesione degli interessi tutelati, spostando l'attenzione e l'indagine speculativa del giurista dal piano dell'accertamento dell'offesa al piano della rilevanza del rischio6. Tuttavia la scienza penalistica non si trova soltanto di fronte ad un nuovo modo di vede o di concepire il diritto, ma di fronte ad un nuovo modo di regolamentare situazioni giuridiche che, diversamente dal passato, si realizzano in condizioni diverse o con modalità, comportamenti e mezzi che appartengono esclusivamente alla modernità, ancora sconosciuta alla nostra legislazione codicistica7. L'impianto culturale su cui nasce il codice penale italiano vigente è fermo nel tempo al contesto socio-economico del 1930, una società fondata sugli assetti di una economia di tipo rurale che lentamente si avvia ad acquisire capacità produttive nel settore dell'industria, ma comunque ben lontana dai profondi cambiamenti prodotti dall'evoluzione tecnica e tecnologica dei nostri giorni8. Valga per tutti il fatto che il codice Rocco, in quello sforzo di dare completezza e determinatezza normativa al nuovo delitto di furto, nel comprensibile intento di conferire modernità al nuovo corpo delle leggi penali, avvertì la necessità di prevedere esplicitamente al secondo comma dell'art. 624 c.p.: «Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico». Appare a tutti evidente quanto sia distante la modernità dell'energia elettrica dai prodotti tecnologici contemporanei. Seppure lo sforzo di modernizzazione del settore legislativo penale compiuto attraverso la cospicua quantità di leggi speciali messe a punto in età repubblicana esprime la necessità di un costante e incessante adeguamento al rapido mutamento dei tempi, la struttura del complesso delle leggi penali sembra messa in crisi per l'incapacità di ritrovare un rigore sistematico che la sottragga a dubbi di tipo interpretativo. Se ad esempio le norme penali che puniscono la truffa e il furto continuano a presidiare il patrimonio individuale, con l'avvent...
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