Locazioni abitative: deposito cauzionale e derogabilità dell'art. 11, Legge 27 luglio 1978, n. 392; Locazioni libere e regolamentate




Riassunto


1. Il deposito cauzionale: cenni sull'istituto. - 1.1. La liberalizzazione derivante dall'abrogazione dell'art. 79, legge n. 392/78 (limitatamente alle locazioni abitative); considerazioni generali. - 2. Il problema delle deroghe all'istituto del deposito cauzionale. - 2.1. Segue: per i contratti "liberi". - 2.2. Segue: per i contratti "regolamentati"; il mancato iniziale recepimento della liberalizzazione da parte del D.M. 5 marzo 1999. - 2.3. Segue: la presa d'atto della liberalizzazione da parte del D.M. 30 dicembre 2002 (relativamente ai contratti "agevolati"). - 2.4. Segue: la scelta per contratti "transitori" e "per studenti universitari". - 3. Segue: problematiche connesse alla vigenza temporale degli accordi territoriali (art. 7, D.M. 30 dicembre 2002.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Locazioni abitative: deposito cauzionale e derogabilità dell'art. 11, Legge 27 luglio 1978, n. 392; Locazioni libere e regolamentate

Relazione svolta al Convegno del Coordinamento legali Confedilizia tenutosi a Piacenza il 13 settembre 2003.

1. Il deposito cauzionale: cenni sull'istituto

L'istituto del deposito cauzionale è disciplinato dall'art. 1, legge n. 392/78, il quale prevede che la somma versata a tale titolo:

a) non può superare tre mensilità di canone; b) produce interessi al tasso legale, da corrispondersi all'inquilino al termine di ogni anno.

I precedenti dell'istituto, utili al fine di alcune valutazioni vanno individuati nelle seguenti norme:

- art. 1608 c.c., che non risulta abrogato dall'art. 11, legge n. 392/78.

- art. 4, legge 22 dicembre 1973, n. 841, il quale prevedeva che il deposito non potesse essere superiore a due mensilità di canone e dovesse essere depositato su conto bancario vincolato; norma abrogata dall'art. 11, legge n. 392/78 (applicabile come ius superveniens a tutti i nuovi contratti ed a quelli in regime transitorio), in quanto contrastante con l'art. 84 della stessa legge 1, salvo che per i contratti oggetto di giudizio in corso 2.

La legge dell'equo canone ha fatto la scelta di...

Vedere l´intero contenuto di questo documento