Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, alletichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

DOUEIT, 13 Febbraio 2008Serie L

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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, alletichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2 ), considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3 ) e il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4 ) hanno disciplinato efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce dell'esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che si applicano alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di talune bevande spiritose, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e sostituirlo.

(2) Le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, i produttori e per il settore agricolo della Comunità. Le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo dovrebbe essere salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e dell'aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nelle categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità, senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa interessata.

(3) La produzione di bevande spiritose costituisce uno sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal quadro normativo.

(4) Per assicurare un'impostazione più sistematica nella relativa normativa, è opportuno che il presente regolamento stabilisca chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura delle bevande spiritose, nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(5) Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire l'esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate all'esportazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I e II dello stesso conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

(6) In linea generale, è opportuno che il presente regolamento continui a essere incentrato sulle definizioni delle bevande spiritose che andrebbero classificate in categorie. Tali definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali, ma dovrebbero essere integrate o aggiornate nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi tecnologici.

(7) Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle patate.

L 39/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.2.2008 (1 ) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 12.

(2 ) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (no...

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