Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2972 DSM/Roche Vitamins)[notificata con il numero C(2003) 2648] (1)

DOUEIT, 19 Marzo 2004Serie L

Legato come :

Riassunto


Decisione della Commissione, del 23 luglio 2003, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2972 DSM/Roche Vitamins)[notificata con il numero C(2003) 2648] (1)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT19.3.2004 L 82/73

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2003 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2972 -- DSM/Roche Vitamins) [notificata con il numero C(2003) 2648] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/238/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 57, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (2 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, vista la decisione della Commissione, del 19 maggio 2003, di avviare la procedura nel caso di specie, sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni (3 ), vista la relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso di specie (4 ),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

I. INTRODUZIONE (1) Il 31 marzo 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ('regolamento sulle concentrazioni'), di un progetto di concentrazione con il quale l'impresa DSM NV ('DSM') acquisirebbe il pieno controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni, della divisione vitamine e prodotti di chimica fine di Roche ('RV&FC') tramite l'acquisto di partecipazioni nel capitale e di elementi del patrimonio.

(2) Dopo avere esaminato la notifica e una serie di impegni presentati da DSM il 25 aprile 2003, modificati il 13 maggio 2003, il 19 maggio 2003 la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientrava nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e faceva emergere seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE. La Commissione, pertanto, ha deciso di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(3) Il 27 giugno 2003 DSM ha presentato una nuova serie di impegni.

(4) Il 9 luglio 2003 DSM ha presentato gli impegni definitivi.

(5) Il 18 luglio 2003 il comitato consultivo ha discusso il progetto della presente decisione.

(6) La presente decisione è adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Detto articolo stabilisce che le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, debbono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in particolare laddove le parti abbiano presentato i loro impegni. I nuovi impegni presentati dalle parti eliminano i seri dubbi relativi alla compatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, può dunque essere adottata una decisione condizionale che autorizza l'operazione.

II. LE PARTI (7) DSM è una società per azioni costituita nei Paesi Bassi, con sede a Heerlen. DSM ha società controllate in Europa, negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo ed è attiva nello sviluppo e nella produzione di una vasta gamma di prodotti chimici e biotecnologici, fra cui enzimi per mangimi, performance materials nonché polimeri e prodotti chimici per uso industriale.

(8) Roche...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società