Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

DOUEIT, 21 Luglio 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2001 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1 ), considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE (2 ), ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a consentire loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei DOM e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, la cui produzione nei DOM essenzialmente non è possibile né può essere prevista su vasta scala, per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali.

Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità dei DOM, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nei DOM e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'u...

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