Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Gazzetta Ufficiale numero 52, 04 Marzo 2003 › Serie Generale › ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
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Riassunto
Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.70, ed in particolare l'art. 13; Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile; Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale, le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanita'; Visto il decreto interministeriale del 15 novembre 2002, con il quale il Ministro per l'Economia e le Finanze ed il Ministro della Salute hanno approvato la deliberazione 1/A del 24 settembre 2002 relativo al regolamento di cui innanzi; E m a n a l'unito regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 24 gennaio 2003 Il presidente: Garaci REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA CONTABILE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CAPO I Disciplina del sistema contabile ART. 1 Principi generali e quadro normativo di riferimento 1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica e si uniforma ai seguenti principi a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure; b) annualita', unita', universalita', chiarezza, integrita', pubblicita', pareggio, veridicita' e specializzazione dei bilanci; c) equilibrio finanziario ed economico; d) autonomia di gestione dei centri di responsabilita' amministrativa; e) rapidita', efficienza ed efficacia nella gestione della spesa; f) rispetto della destinazione del patrimonio pubblico; g) individuazione delle competenze ed attribuzione delle responsabilita'; h) redazione dei bilanci finanziari in termini di competenza e di cassa e dei budget in termini economici; i) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio; l) rispetto dei principi di parita' di trattamento e trasparenza delle scelte del contraente.ART. 2 Norme principali di riferimento 1. Il quadro normativo e' costituito principalmente dal D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, dal D.Lgs 07/08/1997 n. 279, dal D.Lgs 05/06/1998, n.204, dalla legge 25/06/1999 n. 208, dal D.Lgs.29/10/1999 n. 419 e per quanto non derogato, dal regolamento degli enti pubblici di cui al DPR 18/12/1979 n. 696 e successive modificazioni.ART. 3 Piano triennale e programma annuale 1. Il Presidente, avvalendosi anche dei titolari dei Centri di Responsabilita' Amministrativa (C.R.A.) e del Direttore Generale, sottopone, sentito il Comitato Scientifico per quanto attiene alla ricerca, al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano triennale di attivita', annualmente aggiornato entro la stessa data. In armonia con il Piano sanitario nazionale, il piano triennale stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, individua il fabbisogno di personale.2. Il piano triennale e' adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e trasmesso per l'approvazione al Ministro della Salute.3. In coerenza con gli obiettivi del piano triennale, l'Istituto provvede a programmare annualmente la propria attivita' per progetti e per funzioni. Detta programmazione costituisce documento preliminare per la formazione del bilancio di previsione.4. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti sono acquisiti, per la parte di rispettiva competenza, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il parere del Ministro per la Funzione Pubblica.5. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte dei succitati Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione Pubblica, i pareri si intendono resi positivamente.6. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della Salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.CAPO II Bilancio di previsione ART. 4 Esercizio finanziario e bilancio di ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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