Riassunto
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.
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Riassunto
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;Sentite le rappresentanze del terzo settore;Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;Emanail seguente decreto legislativo:Art. 1.Nozione1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale....
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