La disciplina delle spese nel processo penale
Archivio della nuova procedura penale › Numero 4-2000, Agosto 2000
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Legato come :Riassunto
1. Premessa. Le spese processuali. - 2. L'onere di anticipazione nelle varie fasi del procedimento. - 3. Definizione del procedimento e regime delle spese. - 4. Segue. In particolare: spese processuali e riti differenziati. - 5. Il regime delle spese negli altri gradi del giudizio.
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Riassunto
La disciplina delle spese nel processo penale
1. Premessa. Le spese processuali È opinione comune che la disciplina delle spese giudiziali penali trova il suo fondamento nei principi generali stabiliti dall'ordinamento in relazione all'analoga previsione dettata dalle norme processuali civilistiche. Tale conclusione muove dal rilievo che delle spese processuali è fatta menzione nel titolo del codice sostanziale che si riferisce alle sanzioni civili (art. 189 n. 2 c.p.), delle quali - perciò - finiscono per condividere la natura lato sensu riparatoria (di quanto l'ordinamento ha anticipato per consentire lo svolgimento, nella fattispecie, della funzione giurisdizionale) 1. A prescindere, in questa sede, da ogni considerazione circa il carattere tributario o meno delle spese in questione, può affermarsi - quindi - che l'obbligazione civile (ex lege) del pagamento delle spese processuali consegue all'accertamento dell'illecito ed alla constatazione che il reo ha costretto ad istituire il procedimento a suo carico. Per la verità, recentemente, la natura di vera e propria obbligazione civile delle spese del procedimento penale è stata alquanto ridimensionata, sia dallo stesso legislatore che dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, la disposizione dell'art. 56 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) prevede che il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in di...
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