Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

DOUEIT, 11 Marzo 2004Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 435/2004 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1 ) ('il regolamento di base'), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Il 18 settembre 2003 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1627/2003 (2 ) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese ('RPC') e dell'Indonesia (il 'regolamento provvisorio').

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 ('periodo dell'inchiesta' o 'PI'). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI ('periodo in esame').

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, alcune parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4) Come spiegato al considerando 5 del regolamento provvisorio, le visite di verifica per accertare le pratiche di dumping nella RPC e in Indonesia, che solitamente vengono effettuate prima di redigere le conclusioni provvisorie, sono state cancellate per via delle restrizioni di viaggio imposte a causa della SARS. Un avviso in merito alle ripercussioni dell'epidemia di SARS sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (3 ).

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'abolizione delle restrizioni di viaggio riguardanti la SARS, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori esportatori e relative società collegate nella RPC e a Hong Kong -- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hong Kong -- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited,

Shenzhen, RPC -- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, RPC -- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong Kong -- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd,

Shenzhen, RPC

b) Produttore ...

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