Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dellarticolo 93 del trattato CE

Riassunto


Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dellarticolo 93 del trattato CE

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 27, sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

(1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.

(2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.

(3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.

(4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.

(5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o g...

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