Regolamento (CE) n. 1398/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva greca di cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo e che deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, a talune regole di gestione e a talune...

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1398/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione effettiva greca di cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo e che deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, a talune regole di gestione e a talune...

REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 (2 ), in particolare l'articolo 1, previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3 ), sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nel settore automobilistico in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio e servizi di assistenza ai clienti permette di definire categorie di accordi verticali che si può ritenere soddisfino di regola le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(2) Questa esperienza porta a concludere che nel settore in questione è necessario applicare norme più severe rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2790/ 1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (4 ).

(3) Tali norme più severe per l'esenzione per categoria ('l'esenzione') vanno applicate agli accordi verticali di acquisto o vendita di autoveicoli nuovi, agli accordi verticali di acquisto o vendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e agli accordi verticali di acquisto o vendita di servizi di riparazione e manutenzione, qualora detti accordi siano stipulati tra imprese non concorrenti, tra determinati concorrenti, ovvero da determinate associazioni di rivenditori o riparatori, ivi compresi gli accordi verticali conclusi tra un distributore operante a livello del dettaglio o un riparatore autorizzato e un (sub)distributore o riparatore. Il presente regolamento va inoltre applicato a tali accordi verticali quando contengono disposizioni accessorie sulla cessione o l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale. La definizione del termine 'accordi verticali' deve quindi comprendere sia tali accordi che le pratiche concordate corrispondenti.

(4) Il beneficio dell'esenzione deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(5) Gli accordi verticali rientranti nelle categorie definite dal presente regolamento possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi di transazione e di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

(6) La probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di...

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