Regolamento (CE) n. 210/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce l'elenco "Prodcom" dei prodotti industriali per il 2004 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio

DOUEIT, 14 Febbraio 2004Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 210/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce l'elenco "Prodcom" dei prodotti industriali per il 2004 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 210/2004 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2003 che stabilisce l'elenco 'Prodcom' dei prodotti industriali per il 2004 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (1 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3924/91 impone agli Stati membri di effettuare un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

(2) L'indagine sulla produzione industriale deve basarsi su un elenco di prodotti allo scopo di identificare la produzione industriale oggetto dell'indagine.

(3) Un elenco di prodotti è necessario per consentire l'allineamento tra le statistiche sulla produzione e le statistiche sul commercio estero e la comparabilità con la nomenclatura comunitaria dei prodotti CPA.

(4) L'elenco di prodotti richiesto dal regolamento (CEE) n. 3924/91, noto come 'elenco Prodcom', è comune a tutti gli Stati membri ed è necessario per poter confrontare i dati tra Stati membri.

(5) L'elenco Prodcom va aggiornato ed è pertanto necessario stabilire l'elenco per il 2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco Prodcom per il 2004 figura all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione Pedro SOLBES MIRA Membro della Commissione (1) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regulamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 384 del 31.10.2003, pag. 1). (2 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

14.2.2004 L 45/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT ALLEGATO Prodcom Descrizione Riferimento alla nomenclatura del commercio estero 2004 (SA/NC) Volume Unità fisica P Riferimento alle note NACE 10.10: Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile 10.10.11.30 Carboni da coke (antracite, con PCS > 23 865 kJ/kg su campione umido, privo di ceneri e di qualità tale da consentire la produzione di coke adatto all'utilizzo in altoforno) 2701.12.10 kg S 10.10.11.50 Carbone per caldaie (antracite, con PCS > 23 865 kJ/kg su campione umido, privo di ceneri, per uso produzione di vapore o risc. ambienti, inclusa Lignito Negro spagnolo) 2701 [.11 +.12.90 +.19] kg S 10.10.12.00 Agglomerati di carboni fossili (mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili) 2701.20 kg S NACE 10.20: Estrazione ed agglomerazione di lignite 10.20.10.30 Ligniti (carbon fossile con potere calorifico

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