Decisione della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE [notificata con il numero C(2002) 2026]

DOUEIT, 17 Giugno 2002Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE [notificata con il numero C(2002) 2026]

17.6.2002 IT L 159/27Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2002 che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/ 287/CE [notificata con il numero C(2002) 2026] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/459/CE) (3) Le misure previste dalla presente decisione sono confor-LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA` EUROPEE, mi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno Articolo 11990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di L'elenco e l'identificazione delle unità di cui all'articolo 1 dellaorigine animale, nella prospettiva della realizzazione del decisione 91/398/CEE sono stabiliti nell'allegato della presentemercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/ decisione.118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

Articolo 2considerando quanto segue:

La decisione 2000/287/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente (1) Per assicurare il funzionamento della rete informatizzata decisione.

'ANIMO' occorre identificare le varie unità ai sensi dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE della Commissione (3) e aggiornarne l'elenco. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(2) Su richiesta dei Paesi Bassi, del Regno Unito, della Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2002.Francia, della Danimarca, della Germania, della Spagna, dell'Irlanda, del Portogallo, dell'Austria e della Svezia, occorre modificare l'elenco delle unità 'ANIMO' stabilite Per la Commissione con la decisione 2000/287/CE della Commissione (4), in David BYRNE particolare per quanto riguarda le unità locali e i posti d'ispezione frontalieri. Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(4) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.

L 159/28 IT 17.6.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ANEXO -- BILAG -- ANHANG -- -- ANNEX -- ANNEXE -- ALLEGATO -- BIJLAGE -- ANEXO -- LIITE -- BILAGA LISTA E IDENTIFICACIO´ N DE LAS ...

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