Regolamento n. 20 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene della categoria H4

DOUEIT, 25 Giugno 2001Serie L

Legato come :

Riassunto


Regolamento n. 20 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene della categoria H4

25.6.2001 IT L 170/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) Regolamento n. 20 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene della categoria H4(1) A. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CAMPO D'APPLICAZIONE(2) Il presente regolamento si applica ai proiettori per i veicoli a motore che possono essere muniti di trasparenti in vetro o materia plastica.

1. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1.1. 'Trasparenti' l'elemento esterno del proiettore (unità) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

1.2. 'Rivestimento' uno o più prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

1.3. 'Proiettori di tipi differenti' i proiettori che differiscono fra loro per i seguenti aspetti essenziali:

1.3.1. marchio di fabbrica o commerciale;

1.3.2. le caratteristiche del sistema ottico;

1.3.3. la presenza o la soppressione di componenti tali da modificare gli effetti ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento; Tuttavia, l'applicazione o la rimozione di filtri destinati esclusivamente a modificare il colore del fascio e non la sua distribuzione luminosa non costituiscono una modificazione del tipo;

1.3.4. l'idoneità alla circolazione a destra o alla circolazione a sinistra o a entrambi i sensi di circolazione;

1.3.5. il tipo di fascio prodotto (fascio anabbagliante, fascio abbagliante o entrambi);

1.3.6. i materiali di cui sono costituiti il trasparente e l'eventuale rivestimento.

(1) Regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag.78).

(2) Il presente regolamento non osta a che una Parte dell'accordo che applica il presente regolamento vieti la combinazione di un proiettore munito di di trasparente di materia plastica omologato ai sensi del presente regolamento e di un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

L 170/2 IT 25.6.2001Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN PROIETTORE(1) 2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario. La domanda deve precisare:

2.1.1. se il proiettore è destinato ad emettere sia un fascio anabbagliante che un fascio abbagliante, oppure uno solo di questi fasci;

2.1.2. se, nel caso in cui il proiettore sia destinato ad emettere un fascio anabbagliante, esso è destinato sia alla circolazione a destra che alla circolazione a sinistra oppure alla circolazione solo a destra o solo a sinistra;

2.1.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, la sua posizione (o posizioni) di montaggio rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo.

2.2. Ogni domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:

2.2.1. disegni in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l'identificazione del tipo, con vista frontale del proiettore, con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

2.2.1.1. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, l'indicazione della posizione (o posizioni) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione (o posizioni);

2.2.2. una succinta descrizione tecnica;

2.2.3. due campioni del tipo di proiettore;

2.2.3.1. per la prova dei filtri o degli schermi colorati (o dei trasparenti colorati): due campioni;

2.2.4. per le prove sulla materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

2.2.4.1. tredici trasparenti;

2.2.4.1.1. sei di questi trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 × 15 mm;

2.2.4.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.2.4.2. un riflettore sul quale possano essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.

2.3. I materiali di cui sono costituiti i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società