Reato e danno erariale: il problema del raccordo tra le giurisdizioni

Archivio della nuova procedura penaleNumero 3-2008, Giugno 2008

Legato come :

Riassunto


I. La notitia damni: fonti normative. - II. I presupposti dell'informazione: a) in particolare l'ambito dei soggetti rispetto ai quali è prevista; b) l'ambito fattuale. - III. Tempi e contenuti della comunicazione. - IV. Il coordinamento ai fini dei provvedimenti cautelari reali.

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Riassunto


Reato e danno erariale: il problema del raccordo tra le giurisdizioni

I. La notitia damni: fonti normative

- Nonostante la sensibilità mostrata dal legislatore negli ultimi anni sul tema delle ricadute economiche del reato, non può certo dirsi che altrettanta attenzione egli abbia dedicato al rapporto tra illecito penale e danno erariale.

La tematica che qui si vuole trattare è quella del rapporto tra gli organi della giurisdizione competenti a sanzionare il danno erariale derivante da reato, essendo intuitivo che l'efficacia dell'azione dipende dal funzionamento del sistema.

Gli organi in prima battuta chiamati in causa sono il pubblico ministero penale ed il suo omologo presso la Corte dei Conti, entrambi titolari di una potestà rivolta alla salvaguardia degli interessi economici pubblici lesi dal delitto.

A coinvolgere direttamente il P.M. penale è la norma contenuta nell'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941, non modificato in parte qua) che stabilisce che «il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi... alla tutela dei diritti dello Stato...».

Da questa proposizione generale discende l'obbligo specifico per il P.M. ordinario di informare il procuratore presso la Corte dei Conti dell'esistenza di un danno erariale derivante da illecito penale, affinché questi possa opportunamente esercitare l'azione di danno nei confronti dell'obbligato.

Tale dovere è previsto dall'articolo 129 disposizioni di attuazione del c.p.p., al cui comma tre è stabilito che «quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei Conti, dando notizia della imputazione».

I commentatori e soprattutto la prassi hanno lamentato l'insufficienza di tale disposizione che appare lacunosa e per ciò stesso fonte di incerta applicazione.

Prima di esaminare i problemi applicativi connessi a tale norma, conviene però completare il quadro delle disposizioni che regolano il rapporto tra giudice penale e giudice contabile in presenza di un fatto-reato che generi conseguenze ec...

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