Esame e controesame delle parti: spunti sistematici

Archivio della nuova procedura penaleNumero 5-1999, Ottobre 1999

Legato come :

Riassunto


I. Presupposti dogmatici dell'esame diretto: da strumento di attuazione del principio di oralità. Ad alibi per un processo parzialmente scritto? II. Forme dell'esame incrociato nella disciplina codicistica. A) Natura e collocazione sistematica dell'esame incrociato nella parabola delle recenti innovazioni normative (L. n. 267 del 1997). B) L'ordine istruttorio dibattimentale ed i turni istruttori: L'accordo delle parti come eccezione all'ordine legale dei turni istruttori. Problemi specifici: pluralità di esami di imputati diversi. Pluralità di esami dello stesso testimone. Pluralità di esami dello stesso imputato. C) Forma tipica dell'esame: l'esame dibattimentale del teste. Disciplina e Caratteri. 1. Ordine di assunzione delle testimonianze all'interno del turno istruttorio e regole da osservare prima dell'esame. 2. Regole relative allo svolgimento dell'esame e le sue caratteristiche: prodromi all'esame testimoniale. Pubblicità. oggetto e limiti dell'esame testimoniale. Modalità di svolgimento dell'esame. Limiti ai poteri delle parti. Poteri del giudice. Caratteristiche dell'esame incrociato previsto dal codice. Sanzioni. D) Esame incrociato come atto dibattimentale: differenze sotto il profilo soggettivo, di modalità di assunzione e documentazione rispetto ai corrispondenti atti predibattimentali. L'esame dell'imputato nell'udienza preliminare. L'esame in appello.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Esame e controesame delle parti: spunti sistematici

I. Presupposti dogmatici dell'esame diretto: da strumento di attuazione del principio di oralità ad alibi per un processo parzialmente scritto?

Nella disciplina dell'esame diretto - estesa, come è noto a testimoni, periti, consulenti, parti, imputati in procedimento connesso e prevista inizialmente solo con riferimento alla fase del dibattimento, salvi i casi eccezionali di incidente probatorio - si condensano molti degli obiettivi e dei principi originariamente perseguiti dal codice del 1988, obiettivi e principi che fungono da presupposto logico o da scopo del regime positivo originariamente conferito all'istituto. Non per nulla uno degli aspetti salienti della normativa - la regolamentazione degli effetti delle contestazioni sub specie di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi in sede di indagini preliminari - è stato oggetto di modifiche, prima di ordine costituzionale e poi di carattere normativo ordinario, che hanno mutato tanto profondamente quanto ineluttabilmente i precedenti equilibri codicistici.

Mette conto dunque, per comprendere appieno finalità, rilevanza, portata e limiti anche attuali dell'istituto, illustrare preliminarmente e brevemente quali ne siano stati, sul piano dogmatico, i fondamenti causali e teleologici.

La legge delega, premesso che il processo doveva attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle Convenzioni internazionali, aveva imposto di improntare il processo all'attuazione dei caratteri del sistema accusatorio, definendoli peraltro in modo dettagliato nei punti di cui si compone l'art. 2 L. n. 81/1987, anche per armonizzarli con i principi costituzionali e convenzionali medesimi. Sul punto è significativa anche la Relazione al testo definitivo del codice, dove, in premessa, si legge: «Già nella "bozza" redatta nel 1963 da Francesco Carnelutti erano prefigurate in larga misura le linee lungo le quali si sarebbe dovuto muovere il nuovo processo penale, abbandonando gli schemi inquisitori che caratterizzano il codice vigente. Era netta in quella "bozza" la separazione tra la fase preliminare, denominata "inchiesta preliminare", rimessa esclusivamente al pubblico ministero, e il giudizio; ed erano rigidamente contenuti i poteri del pubblico ministero, con il chiarimento, nella "introduzione", che l'inchiesta differiva nettamente dall'istruzione sommaria, perché questa "tende ad offrire immediatamente i suoi risultati al giudice del reato affinché se ne serva al dibattimento, mentre l'inchiesta preliminare li offre soltanto al pubblico ministero"».

La volontà di cambiare in modo radicale il processo penale, già manifestata nella «bozza» Carnelutti, prosegue la Relazione, è stata recepita sia dalla legge delega del 1974, sia da quella del 1987: «Il preambolo dell'art. 2 indica una tendenza che si sviluppa "secondo i principi ed i criteri" indicati di seguito nello stesso articolo e che deve armonizzarsi più in generale con altri principi anche di rango costituzionale, quali quelli sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla posizione ordinamentale del pubblico ministero. È in questo quadro che il nuovo processo risulta improntato dai "caratteri del sistema accusatorio"; caratteri che emergono attraverso la netta differenziazione di ruolo tra pubblico ministero e giudice, l'eliminazione del segreto negli atti del giudice e nella formazione della prova, l'accentuazione dei poteri delle parti e la parità tra queste, la valorizzazione del dibattimento e dell'oralità. Questi principi espressi dalla legge delega hanno trovato ulteriore svolgimento nel codice, che ha sviluppato un processo di parti, curando di collocare le indagini preliminari del pubblico ministero in uno stadio preprocessuale, di garantire nel modo più ampio la parità e di riconoscere, in tutti i casi in cui è risultato possibile, alla concorde volontà dell'imputato e del pubblico ministero il potere di semplificare lo svolgimento del processo». Individuati i motivi a favore dell'opzione verso il sistema accusatorio nella «maggiore aderenza agli schemi democratici» e nella maggiore efficacia nel «coniugare garanzie ed efficienza», la Relazione aggiungeva: «Le ragioni della scelta risultano inoltre rafforzate dalla convinzione che le probabilità di una decisione giusta sono maggiori quando la prova si forma nella dialettica processuale anziché nella solitaria ricerca dell'organo istruttore, sia esso un pubblico ministero o un giudice, le cui acquisizioni diventano fonti di pregiudizio ineliminabile per il giudice del dibattimento. Nel nuovo codice è scomparsa l'istruzione: il giudizio è preceduto dalle indagini preliminari del pubblico ministero, che hanno carattere investigativo e sono funzionali alle "determinazioni...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società