L'esecuzione per rilascio nella disciplina codicistica
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 5-2005, Ottobre 2005
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Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 5-2005, Ottobre 2005
Legato come :Riassunto
L'esecuzione per rilascio nella disciplina codicistica
L'art. 2930 c.c. stabilisce che, qualora non venga adempiuto l'obbligo di consegnare un bene mobile o di rilasciare un bene immobile, l'avente diritto - ovvero il titolare dell'inerente titolo esecutivo - può ottenere che si provveda al soddisfacimento della sua legittima pretesa nelle forme dell'esecuzione forzata in forma specifica, la cui disciplina è contenuta, per la precisione, negli artt. 605-611 del codice di rito. Occorre in prima battuta precisare, in particolare, che all'esecuzione per rilascio sono specificamente riferibili le disposizioni previste dagli artt. 605, 608, 609, 610 e 611. Per come si desume dalla struttura emergente dall'ordinamento positivo 1, nell'esecuzione in questione l'organo intorno al quale gravita l'attività procedimentale si identifica, in via principale, con l'ufficiale giudiziario, mentre il ruolo del giudice dell'esecuzione (coincidente, a seguito della riforma operata con il D.L.vo n. 51/1998, con il tribunale in composizione monocratica del luogo ove si trova l'immobile da rilasciare, in relazione al disposto dell'art. 26 c.p.c.) si profila essenziamente marginale, nel senso che il suo intervento è limitato ed eventuale, poiché lo svolgimento della sua funzione subentra soltanto nel caso in cui vengano prospettate difficoltà materiali da risolvere (art. 610 c.p.c.) oppure si debba procedere alla liquidazione delle spese incontrate dall'esecutante (art. 611 c.p.c.). Naturalmente ciò accade nell'ambito fisiologico dello sviluppo del tipo in esecuzione specifica in esame, perché rimane naturalmente impregiudicato lo svolgimento della sua più incisiva funzione nell'ipotesi in cui le parti aventi interesse formulino le opposizioni esecutive, le quali, peraltro, introducono giudizi di natura cognitiva, il cui oggetto attiene alla legittimità - dal punto di vista sostanziale o formale - della stessa instaurazione e/o prosecuzione della procedura esecutiva. La marginalità e l'eventualità dell'intervento del giudice dell'esecuzione è rinvenibile anche dalla considerazione che, in questo tipo di procedimento esecutivo, non è previ...
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